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RIPESCAGGIO DEL CANDIDATO

  • Immagine del redattore: Emiliano Caliolo
    Emiliano Caliolo
  • 24 giu
  • Tempo di lettura: 5 min

Aggiornamento: 1 lug

Nuovo funzionamento dell'algoritmo ministeriale per le supplenze (A.S. 2026/2027)


1.  QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La presente relazione offre una disamina tecnica e giuridica in merito alle istruzioni operative emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con la Circolare n. 0011814 del 6 maggio 2026, avente ad oggetto l'attribuzione delle supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2026/2027.

Il sistema di reclutamento a tempo determinato si affida stabilmente a una procedura informatizzata (comunemente denominata "Algoritmo") operante sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e sulle Graduatorie ad Esaurimento (GaE). 

L'obiettivo primario della digitalizzazione risiede nell'efficienza della macchina amministrativa e nella celerità dell'assegnazione delle cattedre prima dell'inizio delle lezioni. Tuttavia, l'automatizzazione impone regole rigide ed esclude margini di flessibilità discrezionale da parte degli uffici scolastici territoriali (UST), determinando talvolta dinamiche di esclusione che necessitano di un'attenta interpretazione giuridica.

2.  IL PRINCIPIO DELLA RINUNCIA IMPLICITA (OMISSIONE  PREFERENZE)

Il primo pilastro cardine dell'istanza online (la scelta delle cosiddette "150 preferenze") riguarda gli effetti derivanti dalla parziale o incompleta compilazione della domanda da parte del candidato.

«La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.»

La sanzione amministrativa prevista è l'assegnazione dello status di rinunciatario preventivo. Qualora il candidato decida di non inserire determinate istituzioni scolastiche, comuni o distretti all'interno della propria istanza, tale condotta non viene interpretata dal sistema come una mera preferenza d'ordine, bensì come un esplicito rifiuto a prestare servizio presso le sedi omesse. Di conseguenza, l'algoritmo simula la presenza del candidato esclusivamente sulle sedi puntualmente richieste, determinando la decadenza dal diritto alla nomina per tutte le altre combinazioni territoriali o orarie non inserite.


3.  L'IRRETROATTIVITA' DELL'ALGOTRITMO (DIVIETO DI RIFACIMENTO)

Il secondo principio, strettamente connesso alla logica sequenziale del software ministeriale, riguarda la cristallizzazione dei risultati di ciascuna fase di nomina.

«L’eventuale disponibilità derivante per effetto di rinuncia non determina il rifacimento delle operazioni.»

Questa disposizione sancisce l'irretroattività procedimentale dell'algoritmo. Il sistema informatico esegue le elaborazioni procedendo esclusivamente in avanti, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dei candidati e verificando le disponibilità in quel preciso istante cronologico. Una volta concluso un "Turno di Nomina" e pubblicati i decreti di assegnazione, le operazioni non sono suscettibili di revisione o annullamento d'ufficio per via di sopravvenienze. Se una cattedra si libera ex post (ad esempio perché il docente assegnatario vi rinuncia formalmente), il sistema non riavvolge il proprio scorrimento per assegnarla al candidato con punteggio superiore che era stato saltato. Le nomine effettuate restano consolidate e immutabili.


4. I TURNI SUCCESSIVI DI NOMINA (ART. 12, COMMA 10) - RIPESCAGGIO

A fronte del divieto di rifacimento delle operazioni, la circolare disciplina la sorte dei posti rimasti vacanti o liberatisi a seguito di rinuncia, richiamando espressamente le tutele del candidato insoddisfatto.

«Come previsto dall’articolo 12, comma 10, le disponibilità successive che si determinano dopo ciascuna assegnazione, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse.»

I posti non assegnati o rientrati nel paniere pubblico a seguito di rinuncia non vengono dispersi né accantonati. Essi confluiscono d'ufficio nella dotazione organica della fase immediatamente successiva (denominata Turno Successivo di Nomina o "secondo turno", "terzo turno" e così via).

La disposizione delimita in modo tassativo la platea dei soggetti legittimati a partecipare a questi turni successivi. Possono concorrere esclusivamente gli aspiranti docenti che si trovino in posizione utile in graduatoria e che siano rimasti totalmente privi di incarico al termine delle fasi precedenti. Ne consegue che chi ha già ottenuto una nomina non può in alcun modo migliorarla o modificarla, così come non può partecipare chi è decaduto per aver rifiutato una sede regolarmente assegnata.


5. COORDINAMENTO E ARMONIZZAZIONE DEI PRINCIPI

La coesistenza tra il divieto di rifacimento delle operazioni (Paragrafo 3) e l'indizione di turni successivi per i posti rinunciati (Paragrafo 4) non costituisce un'antinomia giuridica, bensì un'armonizzazione strutturata su due livelli:

  1. Separazione Temporale delle Fasi: Il divieto di rifacimento opera all'interno dello stesso turno già consolidato (tutela della stabilità amministrativa). L'indizione delle ulteriori fasi opera invece al futuro, agendo in un segmento temporale autonomo e successivo.

  2. Mutamento del Profilo Soggettivo della Platea: Nei turni successivi la platea dei concorrenti si riduce drasticamente, poiché vengono espunti tutti i docenti che hanno già ricevuto un incarico. Questo previene la paralisi delle scuole e garantisce una nuova chance a chi era rimasto escluso.


6. CASO PRATICO RISOLUTIVO: IL FENOMENO DEL "SORPASSO"

Per comprendere appieno l'effetto combinato di queste regole, si riporta un esempio numerico con tre docenti in graduatoria per la medesima classe di concorso.


CONFIGURAZIONE INIZIALE DELLA PROCEDURA

• Docente A (100 punti): Ha espresso come unica preferenza la Scuola X (Omissione delle altre sedi).

• Docente B (90 punti): Ha espresso nell'ordine: 1ª pref. Scuola X, 2ª pref. Scuola Y.

• Docente C (80 punti): Ha espresso nell'ordine: 1ª pref. Scuola X, 2ª pref. Scuola Y.


Stato dei posti all'apertura del Turno 1: La Scuola X è temporaneamente occupata da un titolare di ruolo.

La Scuola Y è libera e disponibile per supplenza.


Fase 1: Elaborazione del Turno 1

Posizione e Candidato

Punteggio

Preferenze Espresse

Esito Elaborazione Turno 1


1. Docente A




100 pt.


Scuola X

INSODDISFATTO. La Scuola X non è disponibile. Poiché non ha espresso altre sedi, l'algoritmo passa oltre. Rimane

senza incarico.


2. Docente B


90 pt.


Scuola X

Scuola Y

ASSEGNATARIO della Scuola Y. La prima scelta (X) è occupata, il sistema verifica e assegna la seconda scelta (Y). Il Docente B esce dalla procedura.


3. Docente C



80 pt.


Scuola X

Scuola Y

NON ASSEGNATARIO. Entrambe le scuole sono ormai indisponibili. Rimane senza incarico.


Fase 2: Evento Sopravvenuto


Successivamente alla pubblicazione del Turno 1, si verifica una rinuncia improvvisa o emerge una disponibilità tardiva presso la Scuola X. Il posto torna libero.


Fase 3: Elaborazione del Turno 2 (Applicazione delle Regole di Raccordo)


• Per via del principio di irretroattività, il Turno 1 non si rifà. Il Docente B non può essere ripescato per la Scuola X, restando vincolato alla Scuola Y (Subisce il cosiddetto "sorpasso oggettivo").

• La Scuola X viene inserita nel paniere del Turno 2. La platea dei partecipanti è limitata a chi è rimasto privo di incarico (Docente A e Docente C).

• L'algoritmo riparte dal primo dei non assegnatari, ossia il Docente A (100 pt). Il sistema verifica la sua preferenza (Scuola X) che ora è libera.

Esito Finale del Turno 2: Il Docente A ottiene la Scuola X. Il Docente C rimane privo di incarico e potrà concorrere per eventuali turni successivi.


 
 
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