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Preferenze non espresse : RINUNCIA

  • Immagine del redattore: Emiliano Caliolo
    Emiliano Caliolo
  • 10 giu
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 14 giu

ANALISI TECNICA ED ESEMPI PRATICI SUL MECCANISMO DI RINUNCIA (150 PREFERENZE)


TESTO DELL'ARTICOLO ANALIZZATO (art 12 co.4):

"La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce

altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento sia sulla base delle GAE che dalle GPS."


Il linguaggio normativo adottato dall'Amministrazione centrale delinea un quadro rigoroso in merito alla compilazione dell'istanza per l'assegnazione delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Il testo disciplina specificamente gli effetti derivanti dalla mancata presentazione della domanda o dalla parziale espressione delle preferenze territoriali e di sede.

Regola 1: La mancata presentazione dell'istanza e i suoi effetti ostativi


Il primo capoverso della disposizione stabilisce una sanzione di assoluta decadenza per l'aspirante che

non inoltri la domanda entro i termini perentori stabiliti:

  • Effetto immediato: L'assenza della domanda si configura come rinuncia esplicita al conferimento di qualsiasi incarico a tempo determinato a livello provinciale per l'anno scolastico di riferimento.

  • Estensione alle graduatorie: Tale rinuncia opera sia nei confronti delle Graduatorie ad Esaurimento(GAE) sia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

  • Blocco delle Graduatorie d'Istituto: L'aspirante non potrà beneficiare del conferimento di supplenze al 30 giugno o 31 agosto nemmeno dalle graduatorie di istituto della medesima provincia, qualora le graduatorie provinciali (GAE/GPS) risultassero esaurite o incapienti.


Regola 2: Il meccanismo della rinuncia parziale per "preferenze non espresse"


La seconda parte dell'estratto normativo disciplina la fattispecie della rinuncia parziale e fissa il principio cardine della responsabilità della scelta della sede da parte del candidato. Qualora l'aspirante scelga di non inserire la totalità delle sedi, delle classi di concorso o delle tipologie di posto per le quali possiede i titoli di accesso, gli effetti si articolano secondo due dinamiche applicative distinte:


Scenario A: Assegnazione per corrispondenza di punteggio e preferenza

Al momento dell'elaborazione del turno di nomina spettante al candidato in base al proprio punteggio, tra le preferenze puntualmente espresse nell'istanza ne risulta almeno una disponibile. L'incarico viene regolarmente attribuito e la procedura si conclude positivamente.

Applicazione pratica dell'Ipotesi A:

Il docente Rossi ha 150 punti sulla classe di concorso A022 ed è il numero 45 in graduatoria. Nella sua domanda esprime solo 5 preferenze analitiche (Scuola A, Scuola B, Scuola C, Scuola D, Scuola E).

Quando il sistema informatico arriva alla posizione numero 45, analizza le scelte di Rossi:

Controlla la Scuola A: già occupata dal candidato n. 12.

Controlla la Scuola B: già occupata dal candidato n. 30.

Controlla la Scuola C: risulta libera.

Esito: L'algoritmo si ferma e assegna la cattedra della Scuola C al docente Rossi. La procedura si conclude positivamente poiché una delle preferenze espresse era disponibile al suo turno di nomina.


Scenario B: Esaurimento delle preferenze espresse e decadenza ("Turno di nomina infruttuoso")

Al sopraggiungere del turno di nomina dell'aspirante, tutte le sedi esplicitamente indicate nella domanda risultano già assegnate a candidati che precedono in graduatoria. Parallelamente, risultano ancora disponibili cattedre o posti presso sedi che l'aspirante non ha inserito nella propria domanda.


Applicazione pratica dell'Ipotesi B:

La docente Bianchi ha 151 punti, si trova in posizione n. 46, subito dopo Rossi e ha espresso esattamente le stesse 5 preferenze (Scuole A, B, C, D, E). Nella medesima provincia sono rimaste disponibili anche le Scuole X, Y e Z, che però la docente Bianchi non ha inserito in domanda.

Quando il sistema arriva alla posizione numero 46, esamina le scelte di Bianchi:

  • Controlla le Scuole A, B e D: occupate da candidati precedenti.

  • Controlla la Scuola C: appena assegnata al docente Rossi (n. 45).

  • Controlla la Scuola E: occupata dal candidato n. 5.


Esito: Le 5 scuole scelte da Bianchi sono tutte occupate. Il sistema rileva che ci sarebbero cattedre libere nelle Scuole X, Y e Z, ma poiché l'aspirante non le ha indicate, scatta la rinuncia parziale automatica. La docente Bianchi riceve un esito di turno infruttuoso, viene considerata rinunciataria per l'anno scolastico di riferimento e non potrà più ricevere supplenze da GAE/GPS nei bollettini successivi, in relazione a sedi non espresse in domanda che dovessero risultare libere.


La rinuncia opera anche nel caso in cui il candidato non abbia espresso cattedre orario, completamenti territoriali, tipi di scuole, limitatamente alle preferenze non espresse.


Sintesi degli effetti: La parzializzazione delle preferenze (limitazione del numero di scuole, omissione di specifici comuni o distretti, mancata selezione di particolari tipologie di cattedre come le esterne o gli spezzoni) comporta il rischio concreto di essere esclusi definitivamente dalle assegnazioni qualora le poche sedi richieste risultino non disponibili al proprio turno di nomina



 
 
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